Cassazione Civile Sezione Tributaria 4 novembre 2015 n. 22489: l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente, nella cartella esattoriale, i motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate.
Il caso. In primo e secondo grado venivano accolte le istanze di un contribuente che aveva impugnato una cartella esattoriale relativa a dichiarazione dei redditi per somme portate in detrazione e deduzione d’imposta.
La motivazione. Come già ribadito dal Supremo Collegio (Cass. 15311/2014), la cartella dì pagamento deve essere preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo, ex art. 36 ter comma 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a pena dì nullità, poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo. Al comma 4 dell’art. 36 ter, è infatti previsto che l’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.
La procedura di cui al citato art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, infatti, si connota per l’effettuazione di controlli su dati e documenti esterni rispetto al mero contenuto cartolare della dichiarazione, che si risolvono sovente nell’accertare la veridicità di quanto in essa riportato e non la mera sussistenza dì errori di calcolo o di omissioni.
La omessa descrizione del contenuto della cartella, al fine di verificare, quanto meno, la presenza di un rinvio alle ragioni espresse dall’Ufficio nella previa comunicazione ex art.36 ter comma 4, non mette in grado la Corte di vagliare la fondatezza del motivo. Figurarsi – aggiungiamo noi – il povero contribuente.
Avv. Carmine Lattarulo