Cassazione Civile 30 ottobre 2015 n. 22179: le clausole bancarie devono contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove fosse variabile, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (cd. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
Le clausole di determinazione degli interessi passivi determinate in misura (variabile) inizialmente e, successivamente, legate ad un parametro indeterminato, sono nulle. Il rilievo è peraltro di carattere officioso, anche laddove non sollevato dalla parte istante, in forza del principio già affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26242/2014: “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio”. Infatti, l’art. 1284 cod. civ., in tema di saggio degli interessi, è norma imperativa. Pertanto – afferma il Supremo Collegio – perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fìssati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. Civ. 12276/2010, 14684/2003, 2317/2007).
La prassi delle banche che propongono una loro interpretazione adeguatrice della clausola, leggendola come se indicasse la sola variazione (in melius o in peius) del tasso iniziale certo, addizionato dall’aumento o dalla diminuzione (rispetto ai tassi previgenti) riscontrati sulla piazza, è ragionamento illogico, in quanto, ove anche fosse interpretabile in tal modo, la clausola sarebbe nulla considerata l’incertezza degli indicatori “di piazza” per misurare lo scarto, in aumento o in diminuzione, applicabile al rapporto.
Avv. Carmine Lattarulo