Cassazione Civile Sez. II 31 agosto 2018 n. 21487: il potere discrezionale di derogare la tariffa riguarda solo il rapporto professionista – cliente, mentre nel rapporto professionista – controparte prevale la legge.
Il fatto.
La Corte d’appello, decidendo in sede di rinvio, condannava il Ministero della Giustizia a pagare in favore di alcune parti, e per ciascuno di loro, la somma di € 1.166,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo di equa riparazione, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi € 405,00, oltre esborsi e accessori, tutte distratte in favore dei difensori antistatari. Avverso il predetto decreto, le parti proponevano ricorso in Cassazione esponendo che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, c.c., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidate il rimborso spese al di sotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio.
La decisione.
La Cassazione “abroga” virtualmente ovvero indica di disapplicare l’art. 4 del decreto ministeriale n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui dispone che «in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa».
Questo potere discrezionale assegnato dal legislatore al giudice non è condiviso dal Supremo Collegio, in quanto il d.m. n. 140 (che di fatto liberalizzava il mercato delle professioni) risulta essere stato emanato (d.l. n. 1/2012, conv. nella I. n. 27/2012) allo scopo di favorire la concorrenza nel mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d. m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché, non è il d.m. n. 140 (evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente) a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 1018 del 17/1/2018).
Carmine Lattarulo ©
Addio liquidazione sotto i minimi
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