Cassazione Civile Sez. II 5 febbraio 2020 n. 2671: sussiste la possibilità “purché integri ed affidabilissimi”. Inoltre, il giudice può indicare come CTU “qualunque persona”, persino non iscritta all’albo, che esiti per “attingere elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni di un proprio collaboratore”.
Si discute se sia procedibile la disamina e l’utilizzo del CTU di documenti mai ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio dalle parti. Il paradigma sarebbe il seguente: rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli (Cass. n. 13686/2001; Cass. n. 3105/2004; Cass. n. 13428/2007; Cass. n. 1901/2010; Cass. n. 4644/1989), sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti poiché, in tal caso, l’attività svolta dal consulente finirebbe per supplire impropriamente al carente espletamento, ad opera delle stesse, dell’onere probatorio, in violazione dell’art. 2697 c.c. (Cass. n. 26893/ 2017; Cass. n. 12921/2015). Ciò premesso, la Corte ammette una eccezione e consente che il CTU esamini documenti mai prodotti in giudizio, “purché integri ed affidabilissimi” (nel caso di specie, il CTU ha esaminato 843 alamari contenuti in una scatola integra e pertanto ritenuta affidabilissima alla presenza dei due CTP di parte).
La sentenza si distingue particolarmente in negativo per aver procurato un vero squarcio alla Sezione II del Libro II del codice di procedura civile. Infatti, la stessa Cassazione ha ripetuto, come una litania religiosa, che la consulenza tecnica è strumento di valutazione della prova acquisita (Cass. Civ. Sez. III 13 marzo 2009 n. 6155; Cass. Civ. Sez. III 12 febbraio 2008 n. 3374; Cass. Civ. Sez. II 30 maggio 2007 n. 12695; Cass. Civ. Sez. Lav. 22 febbraio 2006 n. 3881; Cass. Civ. Sez. III 14 febbraio 2006 n. 3191; Cass. Civ. Sez. III 19 gennaio 2006 n. 1020; Cass. Civ. Sez. III 30 novembre 2005 n. 26083; Cass. Civ. Sez. III 30 novembre 2005 n. 26083; Cass. Civ. Sez. I 23 novembre 205 n. 24589; Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2005 n. 13401; Cass. Civ. Sez. Lav. 05 maggio 2005 n. 9353; Cass. Civ. Sez. Lav. 21 aprile 2005 n. 8297; Cass. Civ. Sez. III 06 aprile 2005 n. 7097; Cass. Civ. Sez. Lav. 19 agosto 2004 n. 16256; Cass. Civ. Sez. III 01 aprile 2004 n. 6396; Cass. Civ. Sez. II 21 luglio 2003 n. 11332; Cass. Civ. Sez. III 06 giugno 2003 n. 9060; Cass. Civ. Sez. III 16 maggio 2003 n. 7635; Cass. Civ. Sez. III 26 febbraio 2003 n. 2887; Cass. Civ. Sez. II 30 gennaio 2003 n. 1512; Cass. Civ. Sez. III 31 luglio 2002 n. 11359; Cass. Civ. Sez. II 15 aprile 2002 n. 5422; Cass. Civ. Sez. Lav. 02 gennaio 2002 n. 10; Cass. Civ. Sez. III 07 marzo 2001 n. 3343; Cass. Civ. Sez. Lav. 12 dicembre 2000 n. 15630; Cass. Civ. Sez. Lav. 17 agosto 2000 n. 10916; Cass. Civ. Sez. III 10 marzo 2000 n. 2802; Cass. Civ. Sez. Lav. 10 luglio 1999 n. 7319; Cass. Civ. Sez. III 29 marzo 1999 n. 2957; Cass. Civ. Sez. Lav. 04 febbraio 1999 n. 996; Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 1999 n. 321; Cass. Civ. Sez. II 05 maggio 1998 n. 4520; Cass. Civ. Sez. II 15 gennaio 1997 n. 342; Cass. Civ. Sez. Un. 04 novembre 1996 n. 9522; Cass. Civ. Sez. Lav. 05 luglio 1996 n. 6166; Cass. Civ. Sez. Lav. 16 marzo 1996 n. 2205; Cass. Civ. Sez. Lav. 10 gennaio 1996 n. 132; Cass. Civ. Sez. Lav. 26 ottobre 1995 n. 11133; Cass. Civ. Sez. III 04 marzo 1995 n. 2514; Cass. Civ. Sez. II 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. Civ. Sez. II 07 aprile 1987 n. 3351; Cass. Civ. Sez. II 31 marzo 1987 n. 3105; Cass. Civ. Sez. Lav. 24 marzo 1987 n. 2849; Cass. Civ. Sez. II 06 ottobre 1984 n. 4991; Cass. Civ. Sez. II 19 marzo 1984 n. 1881; Cass. Civ. Sez. Lav. 26 ottobre 1983 n. 6323; Cass. Civ. Sez. Lav. 18 gennaio 1983 n. 453; Cass. Civ. Sez. III 13 dicembre 1979 n. 651). In mancanza di allegazioni e prove, la CTU non dovrebbe neppure essere ammessa, piuttosto che essere ammessa al fine di esaminare documenti che, non trovando ingresso dal portone degli artt. 183 cpc e seguenti, entrano dalla finestra della CTU.
La Cassazione giunge ad ulteriore approdo in punto di competenza qualificata del CTU. riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 2359/1977; Cass. n. 5473/2001; Cass. n. 7622/2010; Cass. n. 485/1966). Infatti, l’iscrizione negli albi dei consulenti tecnici, ripartiti per categorie, non pone un limite al potere di scelta discrezionale che spetta al giudice, il quale può nominare qualunque persona – sia iscritta o meno all’albo o, se iscritta, sia inserita nell’una piuttosto che nell’altra categoria – che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere, fermo restando il potere della parte di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata (Cass. n. 1428/1983). Anche questa motivazione appare poco condivisibile, poiché, in questo caso, potrebbe essere nominato come CTU anche un tecnico, anzi (testuale) “qualunque persona” sebbene potenzialmente priva delle competenze richieste e tuttavia nelle condizioni di decidere le sorti del giudizio.
Inoltre, afferma il Supremo Collegio, non costituisce motivo di nullità della consulenza neppure il fatto che l’ausiliario abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni di un proprio collaboratore, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, ferma restando la necessità che l’operato del collaboratore non sostituisca integralmente quello del consulente, ma questi elabori il proprio documento peritale in modo da farvi contenere anche autonome considerazioni (Cass. n. 21728/2006; Cass. n. 16471/2009; Cass. n. 4257/2018).
Avv. Carmine Lattarulo ©
Il CTU può esaminare documenti non prodotti in giudizio?
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