Cassazione Civile Sez. III 10 febbraio 2022 n. 4357: l’accettazione del pagamento tardivo del premio richiede un comportamento ulteriore dell’assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all’indennizzo.
La questione.
L’accettazione senza riserve da parte dell’assicuratore di una rata di premio può comportare il pagamento di un indennizzo derivante da sinistro pregresso accaduto durante il periodo nel quale il premio non era stato pagato?
La decisione.
Sono presenti due orientamenti della Cassazione.
Secondo un primo orientamento, l’accettazione senza riserve del premio pagato tardivamente costituisce rinuncia alla sospensione dell’efficacia del contratto. E’ stato affermato che, in applicazione del secondo comma dell’art. 1460 cc, deve negarsi all’assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l’assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro (Cass. 2 dicembre 2000, n. 15407; 19 luglio 2004, n. 1334).
Secondo altro indirizzo più rigoroso, la volontà di rinunciare all’effetto sospensivo, che può essere manifestata anche per facta concludentia, deve essere chiara ed inequivoca: la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall’aver l’assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell’assicuratore (Cass. 1 luglio 2002, n. 9554). Deriva da quanto precede che la volontà di rinunciare all’effetto sospensivo richiede un comportamento dell’assicuratore, che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all’indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, volontà, quindi, che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca (Cass. 22 marzo 1990, n. 2383).
La Cassazione, in questa pronuncia in commento, reputa condivisibile il secondo orientamento, in quanto più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio. Deve essere evidenziato che l’art. 1460 comma II cc e l’art. 1901 cc operano su piani diversi: 1) mentre l’art. 1901 cc incide sull’efficacia del contratto assicurativo, ossia l’idoneità a produrre effetti giuridici («l’assicurazione resta sospesa»), l’art. 1460 riguarda l’esecuzione del contratto; 2) mentre la prima norma contempla la paralisi dell’effetto negoziale determinata dalla legge, la seconda norma attiene all’attuazione del contratto a cura della parte. L’esecuzione che dovrebbe essere prestata in base alla buona fede (art. 1460 comma II cc) concerne, quindi, non il contratto meramente inadempiuto dalla controparte, ma il contratto in cui effetti sono sospesi ex lege per la rilevanza che l’ordinamento attribuisce al premio quale compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi. Secondo il Collegio, il darvi esecuzione, in ottemperanza al dovere della buona fede oggettiva, presuppone che, a fronte del tardivo pagamento del premio, sia intervenuta una manifestazione negoziale, da parte dell’assicuratore, abdicativa dell’effetto sospensivo dell’efficacia dell’assicurazione: soltanto in presenza di tale volontà negoziale sarebbe contrario a buona fede non dare esecuzione al contratto di assicurazione per il quale è intervenuto il tardivo pagamento del premio.
In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: “la volontà di rinunciare all’effetto sospensivo dell’assicurazione, per mancato (rectius: tardivo) pagamento del premio, richiede un comportamento dell’assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all’indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio”.
Avv. Carmine Lattarulo