Cassazione Civile Sez. I 10 dicembre 2018 n. 31896: il capitale di riferimento è quello iniziale, che tiene conto delle perdite effettive o potenziali già subite, nonché dei versamenti o prelievi dell’investitore.
I fatti.
Tribunale e Corte di appello rigettavano la domanda di accertamento della responsabilità del promotore finanziario nella gestione di due rapporti con essa intrapresi e relativi alla negoziazione di titoli collegati all’apertura di conti correnti (cd “mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni”) per l’effettuazione di operazioni in strumenti derivati, warrant e covered warrant: non aveva dato pronto avviso all’investitore della sopravvenuta riduzione del capitale di riferimento, contenuta appunto nei conti correnti, oltre la soglia maggiore-uguale del 50%. L’investitore ricorreva in Cassazione.
La decisione.
La Cassazione ricorda il testo dell’art. 28, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998 stabilisce: “gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all’investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all’investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all’investitore il risultato fino ad allora conseguito”.
Osserva la Corte che l’obbligo informativo dell’intermediario è “ampio e mobile”, ossia esso si concretizza con riferimento non solo al capitale iniziale, ma (come appare dalla dizione della riportata prescrizione, per quanto non del tutto chiara) anche con riguardo alle perdite effettive o potenziali già subite, nonché con riferimento a quelle calcolate in rapporto ai versamenti o prelievi dell’investitore.
In altri termini, ai fini dell’avviso, la misura delle giacenze sul conto (le quali subiscono incrementi o decrementi in ragione di versamenti o prelievi) non è solo quella immediata ad opera del correntista (il quale prelevi o versi somme di denaro) ma anche quella mediata da operazioni di intermediazione, ordinate al proprio intermediario, le quali fruttino vantaggi o perdite e comportano, per espressa previsione, una rideterminazione dei «mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni» intermediate. Ebbene, la nuova determinazione del capitale di riferimento, così come meglio intesa, deve essere espressamente comunicata all’investitore poiché è fatto obbligo all’intermediario che «il nuovo valore di riferimento (sia) prontamente comunicato all’investitore».
Riassumendo, deve essere dato avviso all’investitore non il solo fatto oggettivo delle perdite o degli incrementi ma ogni variazione che alzi la soglia dell’obbligo di comunicazione.
Avv. Carmine Lattarulo ©
Il promotore finanziario deve avvisare il cliente quando le perdite superano il 50% del capitale
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