Cassazione Civile Sezione VI 24 settembre 2014 n. 20121. I giudici del Palazzaccio affermano che la colica renale e il dolore generato rappresentano uno stato di malattia, ma non possono integrare un’ipotesi di stato di necessità, atteso che il danno alla persona, richiesto dalla scriminante, deve essere talmente grave da poter giustificare anche eventuali danni causati a terzi. In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell’articolo 142, comma 9, cds, non vale a escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non provi, essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall’articolo 4 della legge n. 689/81, l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo. Pertanto, la colica non integra la fattispecie di assoluta necessità di recarsi in ospedale per salvare sé o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l’unico mezzo della commissione dell’illecito e, pertanto, procedere a una velocità elevata (nel caso in esame di 140 km/h in una zona abitata), specie a fronte di una patologia che, se grave, avrebbe seriamente potuto compromettere le capacità di guida con evidente pericolo per l’incolumità delle persone e, se non grave, non giustificava di per sé la condotta posta in essere.
Avv. Carmine Lattarulo