Cassazione Civile Sezione III 22 gennaio 2015 n. 1135. In punto di diritto, la presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054 comma 1 cod. civ. non opera ai fini della esclsuione della responsabilità del pedone, in quanto sarebbe in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, sicché il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dall’art. 2054 cod. civ. Invero l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 05 marzo 2013, n. 5399). Inoltre, accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 13 marzo 2009, n. 6168). Si rammenta che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. Pertanto, versa in colpa il pedone che approfitti colpevolmente del rallentamento operato dal conducente, per effettuare, con una decisione improvvisa, l’attraversamento della sede stradale.
Avv. Carmine Lattarulo