Cassazione Civile Sezione VI ordinanza 3 febbario 2015 n. 1896. E’ vero che, in applicazione dell’art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato); tuttavia questo onere probatorio presuppone che l’attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Laddove, invece, non fosse fornita la prova che il fatto in questione (la caduta di un bambino) fosse dipesa da un’anomalia della strada o del marciapiede, non si può neppure esigere in capo al custode la ridetta prova del fortuito. Si tratta di un principio abbastanza noto: deve innanzitutto sussistere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa: la nozione della custodia rappresenta un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico. Tuttavia, una relazione tra il danno e la cosa deve pur essere dimostrata dal danneggiato, altrimenti non potrà fare affidamento sulla presunzione di colpa ex art. 2051 cc del custode.
Avv. Carmine Lattarulo