Cassazione civile sez. I, 28/03/2025, n. 81731: è una posizione giuridica “finale” e non meramente strumentale; inoltre non è subordinato all’anticipazione dei costi.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio (art. 119, co. 4, TUB) è un vero e proprio diritto sostanziale autonomo. È una posizione giuridica “finale” e non meramente strumentale: non è solo un mezzo per esercitare altri diritti (ad es. domande restitutorie, azioni di accertamento, ecc.), ma è esso stesso oggetto di tutela giurisdizionale.
Trova il proprio fondamento sistematico negli obblighi di correttezza e buona fede e nell’integrazione del contratto di cui agli artt. 1175, 1374, 1375 c.c., e negli obblighi di solidarietà ex art. 2 Cost. 3 5
Conseguenza pratica: il cliente può proporre una domanda giudiziale autonoma per la condanna della banca a consegnare la documentazione, anche a prescindere da una contestuale azione di merito sul rapporto (ripetizione, nullità clausole, ecc.).
Il diritto si applica anche quando il rapporto è già cessato ma produce ancora effetti (ad esempio per azioni di ripetizione, prescrizione, ecc.).
Si tratta quindi di un’obbligazione di dare (consegna della copia o del dato/documento) e non di un facere. La formazione materiale della copia (stampa, estrazione da sistemi informatici, ecc.) è:
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attività meramente strumentale, accessoria ed eventuale rispetto all’obbligo principale di consegna;
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non è tale da mutare la natura dell’obbligazione, che resta una prestazione di dare un bene (il documento o il dato) al cliente.
La Corte sottolinea la progressiva smaterializzazione dei documenti bancari:
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i dati sulle operazioni sono ormai normalmente memorizzati in forma informatica, su supporti digitali;
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talvolta anche il cd. “originale” è solo in formato digitale, non cartaceo.
Per questo un’interpretazione adeguata ai tempi impone di leggere l’art. 119 TUB come espressione di un diritto al dato, indipendentemente dal supporto (cartaceo, digitale, ecc.) su cui quel dato viene reso al cliente.
La circostanza che, tecnicamente, la banca debba “formare la copia” (ad es. stampare, estrarre file, ecc.) non trasforma la prestazione principale in un facere non ingiungibile: il fulcro resta sempre la consegna del dato/documento.
Conclusione della Corte su questo punto:
Il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall’art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale autonomo, può essere esercitato anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo ad oggetto la consegna della copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità tecniche necessarie per realizzare tale copia.
L’art. 119, co. 4, TUB stabilisce che “al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. La norma non subordina in alcun modo il diritto alla consegna alla previa rifusione dei costi, né pone un rapporto di sinallagmaticità tra pagamento e consegna. Pertanto:
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l’esercizio del diritto alla consegna opera indipendentemente dalla rifusione preventiva dei costi;
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tali costi sono meri oneri accessori, che la banca può recuperare (ad esempio in addebito in conto, se il rapporto è ancora in essere), ma non può usare come condizione sospensiva del diritto.
Diversamente, se così non fosse:
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il diritto del cliente verrebbe esposto alla discrezionale quantificazione dei costi da parte della banca;
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tali costi potrebbero essere fissati in misura tale da rendere, di fatto, gravoso o impossibile l’esercizio del diritto alla documentazione;
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si avrebbe una limitazione di un diritto connesso a obblighi di correttezza, buona fede e solidarietà (artt. 1175, 1374, 1375 c.c. e art. 2 Cost.), inconciliabile con la ratio di protezione del contraente debole.
Conclusione della Corte su questo punto:
La facoltà della banca di addebitare al cliente i costi di produzione della copia ex art. 119 TUB non costituisce condizione per l’esercizio pieno del diritto alla documentazione né può rendere il diritto inesigibile ai fini dell’azione (anche monitoria).
Avv. Carmine Lattarulo ©
