Cassazione Civile Sez. III 31 dicembre 2025, n. 34927: la responsabilità viene ancorata non al collocamento concreto operato dal broker, né alle scelte d’investimento dell’asset manager, ma alla fase di predisposizione della documentazione standard da parte della compagnia.
La sentenza riguarda una polizza vita a contenuto finanziario (“unit linked”), in cui il premio unico era investito in fondi di investimento scelti tramite asset manager esterno e con intermediazione di un broker indipendente. L’assicurata, dopo aver esercitato il riscatto e aver subito la perdita quasi totale del capitale per azzeramento degli “attivi sottostanti”, agisce contro la compagnia lamentando: nullità del contratto ex art. 21 TUF per mancanza di contratto quadro; in subordine, risoluzione per inadempimento agli obblighi informativi, prima e durante il rapporto.
Il punto chiave è che la responsabilità viene ancorata non al collocamento concreto operato dal broker, né alle scelte d’investimento dell’asset manager, ma alla fase di predisposizione della documentazione standard da parte della compagnia. Questo sposta il fuoco dall’“atto di vendita” all’“architettura documentale” del prodotto. La compagnia sosteneva che, essendo soggetto assicurativo, si applicassero solo le norme del Codice delle assicurazioni e dei regolamenti IVASS, non quelle del TUF e del Regolamento Consob 16190/2007. La Cassazione respinge l’argomento su tre basi:
neutralità del canale distributivo: la tutela del contraente dipende dalla natura del prodotto finanziario-assicurativo, non dal soggetto che lo colloca (richiamo a Cass. 26079/2025);
convergenza di TUF e Codice delle assicurazioni sugli obblighi di raccogliere le informazioni sul cliente (profilatura); spiegare le caratteristiche del contratto (non basta far firmare il modulo);
dovere generale di chiarezza contrattuale: il dovere di parlar chiaro discende direttamente dagli artt. 1175 e 1375 c.c., a prescindere dalle discipline speciali. Vale “tanto per la multinazionale finanziaria quanto per il venditore di saponette”.
La Cassazione definisce la motivazione “un pastiche di norme e principi tra loro incompatibili” e scandisce la distinzione: violazione di doveri precontrattuali → responsabilità precontrattuale → solo risarcimento del danno, non risoluzione (salvo annullamento per vizio del consenso, se chiesto); violazione di obblighi contrattuali → responsabilità contrattuale → possibili adempimento o risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c. Nel caso di specie, la condotta accertata (documenti oscuri/ambigui) è collocata cronologicamente prima della stipula, quindi è violazione di obblighi precontrattuali ex art. 1337 c.c. e non legittima la risoluzione, ma solo il risarcimento.
La Corte formula il seguente principio di diritto:
“la predisposizione, da parte dell’assicuratore, di documenti contrattuali oscuri od ambigui, se il contratto venga poi concluso, può dar luogo all’annullamento della polizza per dolo incidente e/o al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma non alla risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c., pronuncia che ha per presupposto la violazione dei patti contrattuali, e non degli obblighi precontrattuali”.
Avv. Carmine Lattarulo ©
