Cassazione Civile Sez. III 12 maggio 2026 n. 13834: la non abilitazione alla guida di auto con potenza/tara superiore a 75 kw/t non è equiparabile alla guida senza patente.
Il fatto.
La pronuncia riguarda un’azione di rivalsa proposta dall’assicuratore RCA contro l’assicurato proprietario del veicolo, a seguito di un grave sinistro mortale causato da un neopatentato alla guida di auto con rapporto potenza/tara superiore a 55 kW/t. Il contratto prevedeva una clausola di esclusione della garanzia per i sinistri causati da conducente “non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore”, che la compagnia aveva invocato per esercitare la rivalsa ex art. 144 cod. ass. dopo aver pagato oltre 1,1 milioni di euro ai danneggiati. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano accolto la domanda di rivalsa, ritenendo che il neopatentato che guida un veicolo oltre il limite di potenza fosse equiparabile a soggetto “non abilitato alla guida”.
Il principio di diritto affermato.
La Cassazione ribalta l’impostazione di merito e afferma due principi chiave:
- il neopatentato che, entro il primo anno, guida un veicolo con potenza superiore a 55 kW/t non è equiparabile a chi guida senza patente;
- è in possesso di patente B corrispondente al tipo di veicolo (autovettura fino a 3,5 t), sicché non può considerarsi “non abilitato alla guida”.
La violazione dell’art. 117, comma 2‑bis del codice della strada (non abilitazione alla guida di veicoli con potenza/tara superiore a 75 kw/t) comporta una sanzione amministrativa (con sospensione della patente), mentre la violazione dell’art. 116 comma 15 del codice della strada (guida senza patente) è ben più gravemente sanzionata. La clausola che esclude la copertura per sinistri cagionati da conducenti “non abilitati alla guida” è intrinsecamente ambigua e va interpretata in senso sfavorevole al predisponente (assicuratore) ex art. 1370 c.c. L’espressione può riferirsi a molteplici ipotesi (patente mai conseguita, revocata, scaduta, categoria non corrispondente, violazione di condizioni, ecc.). In presenza di tale ambiguità, il giudice di merito avrebbe dovuto limitare l’esclusione ai casi di effettiva mancanza di abilitazione (assenza di patente o patente non valida/corrispondente), non alle violazioni di prescrizioni accessorie del Codice della strada. Pertanto, la clausola non si applica al caso di specie, il diritto di rivalsa non sussiste e la domanda dell’assicuratore viene definitivamente rigettata nel merito.
Metodo interpretativo della Corte.
La Corte utilizza un percorso argomentativo articolato. Confronta l’art. 117, comma 2‑bis, cod. strada (limiti di potenza per neopatentati) con art. 116, commi 3 e 15, cod. strada (categorie di patente e guida senza patente). Sottolinea il diverso disvalore normativo: ammenda fino a 9.032 euro per guida senza patente, contro semplice sanzione amministrativa (max 660 euro) e sospensione per violazione dei limiti di potenza. Inoltre, richiama casi analoghi in cui era stata esclusa l’operatività di clausole simili: conducente con foglio rosa che viola divieto di trasporto passeggeri su ciclomotore, persona disabile che guida veicolo privo degli adattamenti prescritti. In entrambe le ipotesi, pur essendovi violazione di norme del codice della strada, la Corte aveva negato che si trattasse di “mancanza di abilitazione alla guida” ai fini dell’esclusione di garanzia. Il Supremo Collegio evidenzia l’ambiguità della clausola (formula ampia e generica, idonea a coprire infiniti casi) e ribadisce l’obbligo di interpretazione contro il predisponente, soprattutto in contratti standardizzati come la polizza RCA.
Rilievo pratico per la prassi assicurativa.
La decisione è significativa per diversi profili. Limita l’uso estensivo delle clausole di esclusione di garanzia. Le compagnie non possono far rientrare, in modo “elastico”, qualunque violazione del Codice della strada nella nozione di “non abilitato alla guida”. Per negare la copertura (e poi agire in rivalsa) occorre che il conducente sia effettivamente privo di patente valida o di categoria corrispondente al veicolo. La sentenza tutela l’affidamento dell’assicurato/proprietario: questi che affidi il veicolo a soggetto patentato B non può ragionevolmente prevedere che una violazione dei limiti di potenza (peraltro non sempre di immediata percezione pratica) comporti la totale esclusione di copertura. La Cassazione valorizza la necessità di clausole chiare, soprattutto quando incidono pesantemente sull’equilibrio del contratto e sui diritti dell’assicurato. Se l’assicuratore vuole effettivamente escludere la copertura per la circolazione in violazione di specifiche norme (ad esempio art. 117, comma 2‑bis), dovrà formularlo in modo espresso e non affidarsi a formule generiche come “non abilitato alla guida”.
Avv. Carmine Lattarulo ©
