Cassazione Civile Sez. III 31 luglio 2026 n. 24285: non è attività eventuale o facoltativa, giacché è condizione di procedibilità.
In un sinistro stradale viene danneggiato un motociclo; il Giudice di Pace accerta la responsabilità e riconosce il danno materiale, ma, tra le altre voci di danno, non riconosce i compensi per l’attività stragiudiziale dell’avvocato, inclusa la procedura di negoziazione assistita. In appello, il Tribunale rigetta i motivi sulle spese stragiudiziali e sulla negoziazione assistita.
La Corte di cassazione evoca che le spese di assistenza stragiudiziale, e in particolare quelle per negoziazione assistita obbligatoria in materia RCA, sono una voce autonoma di danno emergente, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M. n. 37/2018 (Tabella 25-bis), ove l’attività sia effettivamente svolta e funzionale alla tutela del diritto al risarcimento. La negoziazione assistita in materia di responsabilità civile da circolazione stradale costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria; l’attività dell’avvocato in questa fase è imposta dall’ordinamento come passaggio obbligato prima del processo ed è funzionale alla definizione anticipata della controversia o, comunque, alla preparazione della successiva azione giudiziaria. La normativa sulla negoziazione assistita, analogamente alla mediazione, enfatizza l’obbligo di lealtà e riservatezza delle parti e dei difensori e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella procedura nel successivo giudizio, ferma restando la possibilità di provare i fatti storici con altri mezzi. Tale assetto conferma che la negoziazione è un procedimento autonomo, con una propria struttura e con un’attività professionale specifica dell’avvocato, distinta dal successivo giudizio. I parametri forensi disciplinano i compensi professionali dell’avvocato, distinguendo l’attività giudiziale e l’attività stragiudiziale, tra cui le specifiche attività come la negoziazione assistita, cui è dedicata una tabella ad hoc (Tabella 25-bis, introdotta dal D.M. n. 37/2018 in integrazione al D.M. n. 55/2014). La Cassazione valorizza questo dato normativo per affermare che l’attività professionale prestata dal difensore nell’ambito della negoziazione assistita non può essere qualificata come attività meramente eventuale o facoltativa, giacché in subiecta materia la negoziazione assistita va obbligatoriamente esperita per realizzare la condizione di procedibilità ai fini del successivo esercizio dell’azione risarcitoria. Pertanto, una volta accertato l’effettivo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dalla legge, il giudice di merito deve procedere alla liquidazione del compenso secondo i parametri della Tabella 25-bis allegata al D.M. n. 55 del 2014, come introdotta dal D.M. n. 37 del 2018.
