Cassazione civile Sez. III 21 luglio 2026 n. 23739: le clausole delle polizze di responsabilità civile che subordinano l’operatività della copertura alla mancata ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato sono nulle per contrarietà agli artt. 1175, 1375 e 1914 c.c. e, più in generale, ai principi di solidarietà ex art. 2 Cost..
La Cassazione affronta la questione della validità della clausola di polizza che fa decadere l’assicurato dalla copertura se “ammette o si assume responsabilità”;. Nel caso in esame, la clausola di polizza prevedeva: “È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità”. La Corte dichiara espressamente la nullità della clausola, configurandola come clausola nulla per contrarietà a norme imperative e all’ordine pubblico. La motivazione è articolata in tre profili principali.
I. Dovere di lealtà.
La clausola “costringe” l’assicurato a negare la propria responsabilità anche quando è evidente, per non perdere la copertura. Ciò impone una condotta contraria al dovere di lealtà e alla tutela dell’interesse altrui, che discende anche dall’art. 2 Cost. (solidarietà sociale). La buona fede è qualificata come norma imperativa e strumento di controllo del contenuto del contratto: la sua violazione, quando incide sul contenuto negoziale, comporta la nullità della clausola.
II. Contrasto con l’obbligo di salvataggio.
L’assicurato ha il dovere di “evitare o diminuire il danno”, anche astenendosi da resistenze giudiziarie inutili. La clausola lo induce, invece, a resistere temerariamente alla domanda del danneggiato per non decadere dalla copertura, con aggravamento del danno (interessi, possibile superamento del massimale). Poiché l’art. 1914 c.c. è ritenuto norma di ordine pubblico, la clausola che lo contraddice è nulla.
III. Inutilità per l’assicuratore.
La confessione dell’assicurato non ha valore di piena prova contro l’assicuratore; è liberamente apprezzata dal giudice. Dunque, l’ammissione di responsabilità non arreca un vero pregiudizio probatorio all’assicuratore; la perdita del diritto all’indennizzo è collegata a un comportamento che non produce effetti negativi per la compagnia.
Questa è la nuova regola applicabile: le clausole delle polizze di responsabilità civile che subordinano l’operatività della copertura alla mancata ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato sono nulle per contrarietà agli artt. 1175, 1375 e 1914 c.c. e, più in generale, ai principi di solidarietà ex art. 2 Cost..
Conseguenze pratiche per la RC professionale e le polizze in generale.
L’assicurato non perde la copertura solo perché ha ammesso la propria responsabilità verso il danneggiato, se la clausola è strutturata come quella in esame. L’assicurato può e deve cooperare alla corretta gestione del sinistro (anche con ammissioni veritiere), in linea con l’obbligo di salvataggio, senza timore di decadenza automatica. Le compagnie non possono legittimamente pretendere che l’assicurato adotti strategie difensive meramente dilatorie o pretestuose per mantenere la copertura.
Le clausole che vietano in modo assoluto l’ammissione di responsabilità, collegandovi la perdita della copertura, sono esposte a declaratoria di nullità. Sarà necessario rimodellare i testi di polizza, eventualmente: distinguendo tra ammissioni “avventate/fraudolente” e ammissioni ragionevoli, collegando conseguenze solo ad ammissioni che abbiano concretamente pregiudicato la gestione del sinistro o violato altri obblighi (es. transazioni non autorizzate con riconoscimento di somme esorbitanti). Le compagnie dovranno fondare eventuali eccezioni di inoperatività su altri profili (es. tardiva denuncia, violazione dolosa di obblighi informativi, dolo dell’assicurato) anziché sulla mera ammissione di colpa.
Avv. Carmine Lattarulo ©
