Cassazione Civile, Sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26826: il danno è “morfologicamente assimilabile” al danno da perdita del rapporto parentale.
Una gestante si affida a una struttura sanitaria per il monitoraggio della gravidanza o per l’esecuzione di accertamenti (come amniocentesi, esami ecografici, controlli clinici); si verificano condotte omissive o ritardi nei controlli, ovvero errori nella gestione del rischio, che conducono alla morte intrauterina del feto o alla nascita di un bambino già privo di vita; i genitori e altri prossimi congiunti agiscono per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, lamentando sia la sofferenza interiore, sia il pregiudizio sulle relazioni di vita (perdita del percorso di genitorialità e del futuro rapporto con il figlio).
La sentenza si innesta su un quadro in cui assumono rilievo:
i principi costituzionali di tutela della persona, della famiglia e della genitorialità, nonché del diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario (artt. 2, 29, 31, 32 Cost.);
la disciplina della responsabilità sanitaria (contrattuale da contatto sociale e, oggi, cornice della L. 8 marzo 2017, n. 24, cd. Legge Gelli‑Bianco);
l’obbligo del giudice di valutare la condotta del sanitario, ai fini risarcitori, anche alla luce: dell’art. 7, comma 3, secondo periodo, L. 24/2017; dell’art. 590‑sexies c.p. (introdotto dall’art. 6 L. 24/2017), che prevede una causa di non punibilità penale nei casi di rispetto di linee guida e buone pratiche; dell’art. 5 L. 24/2017, che disciplina linee guida e buone pratiche clinico‑assistenziali.
Sebbene tali riferimenti siano nati in sede penale e disciplinino anche profili di responsabilità sanitaria in generale, la Cassazione li considera rilevanti, in chiave sistematica, anche nella determinazione del risarcimento civile e nella valutazione della colpa professionale.
Prima della sentenza del 2025, la giurisprudenza di legittimità aveva sviluppato due filoni principali:
da un lato, decisioni che valorizzavano la natura “potenziale” del rapporto con il figlio non nato, sottolineando come si tratti della perdita di una speranza di vita futura, non di una vita relazionale pienamente instaurata; ciò giustificava l’applicazione delle tabelle milanesi con possibili riduzioni anche significative, sino a riconoscere una somma inferiore ai minimi previsti per la perdita di un congiunto vivente; esempi: Cass. 20 ottobre 2020 n. 22859; Cass. 15 settembre 2020 n. 19190, che configurano la perdita del feto come venir meno di una relazione affettiva “potenziale”;
dall’altro, alcune decisioni di merito e orientamenti dottrinali evidenziavano la forte intensità del dolore connesso alla perdita di un figlio atteso durante la gravidanza, criticando la tendenza a considerarlo “danno di serie B”.
La sentenza del 2025 interviene proprio su questo punto, assumendo posizione netta sul valore e sulla morfologia del danno. La Corte qualifica la perdita del feto, imputabile a omissioni o ritardi dei sanitari, come danno non patrimoniale pienamente risarcibile in favore dei genitori e degli altri soggetti legittimati. Il fondamento del diritto al risarcimento è ricondotto:
ai principi costituzionali di tutela della persona;
ai diritti all’autodeterminazione e alla genitorialità;
alla dimensione familiare e relazionale del progetto di avere un figlio.
Il danno si articola in una duplice dimensione:
sofferenza interiore/morale soggettiva (dolore, vuoto, senso di incompiuto);
pregiudizio dinamico‑relazionale, consistente nell’alterazione dei percorsi di vita quotidiana, del progetto di famiglia, delle relazioni interne alla coppia e al nucleo.
La Corte prende espressamente posizione contro l’orientamento che qualificava questo danno come “di minore intensità”, ritenendo non condivisibile l’idea di una sofferenza necessariamente diminuita solo perché il bambino “non è mai nato”. In tal senso valorizza le pronunce di merito che descrivono il “grado di sofferenza e la percezione soggettiva del vuoto e del senso di incompiuto” come oggetto vero del risarcimento, evidenziando il rischio di astratte costruzioni teoriche distaccate dalla realtà esistenziale dei genitori. La Corte afferma che il danno da perdita del frutto del concepimento prima della venuta in vita, a causa di condotta colposa sanitaria, è “morfologicamente assimilabile” al danno da perdita del rapporto parentale. Ciò vale:
per la madre, che sperimenta in modo particolarmente intenso l’evento luttuoso;
per il padre;
per eventuali altri soggetti aventi diritto (ad es. fratelli del concepito, in casi specifici).
Tuttavia, la Corte non nega la particolarità del rapporto: ricorda che, in caso di morte del feto, si tratta pur sempre del venir meno di una relazione affettiva potenziale, che avrebbe potuto raggiungere la pienezza del rapporto genitore‑figlio ma non si è mai completamente instaurata.
In questo modo la sentenza:
conferma i precedenti (Cass. 22859/2020, 19190/2020) nella parte in cui qualificavano il rapporto come “potenziale”; 1
ma rifiuta di trarne la conseguenza di una riduzione automatica e generalizzata dell’importanza del danno.
Sul piano della responsabilità, la Corte ribadisce che, in caso di perdita del figlio “non nato” per omissioni o ritardi dei medici, il nesso di causalità materiale tra condotta e evento dannoso deve essere accertato secondo il criterio del “più probabile che non”. Incombe sul paziente (o, comunque, sul danneggiato) l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto al risarcimento, ossia:
la condotta colposa o inadempiente;
l’esistenza di un nesso causale, anche tramite presunzioni, ma sempre nel rispetto del criterio del “più probabile che non”.
La sentenza richiama espressamente un caso in cui è stata cassata la decisione d’appello che aveva ritenuto sufficiente la prova presuntiva del nesso causale tra un esame di amniocentesi e la perdita del feto; aveva poi posto a carico dei convenuti la prova liberatoria dell’adempimento diligente o dell’impossibilità di corretta esecuzione per causa non imputabile. La Cassazione censura tale impostazione: non basta invertire l’onere della prova in base a semplici presunzioni; occorre che sia dimostrato, in termini probabilistici adeguati, che il corretto comportamento sanitario avrebbe verosimilmente evitato l’evento (o comunque ne avrebbe significativamente ridotto il rischio).
Quanto alla liquidazione, la sentenza affronta il tema dell’utilizzo delle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la perdita del figlio nato morto. Indica che tali tabelle possono trovare applicazione anche per la perdita del frutto del concepimento, tenendo conto dei principi sulla morfologia del danno da perdita del concepito, di tutte le circostanze concrete; dell’interrogatorio libero delle parti, da svolgersi ogni volta sia possibile, per cogliere la reale intensità del pregiudizio. Ricorda però l’orientamento secondo cui, trattandosi della perdita di una speranza di vita, e non di una vita pienamente relazionale, le tabelle milanesi, concepite per la perdita di una persona viva, non sono “automaticamente” applicabili. Di conseguenza, il giudice può (e in certi casi deve) procedere a personalizzazione, riconoscendo anche importi inferiori ai minimi tabellari, ove il caso concreto lo giustifichi.
La novità sostanziale è l’insistenza sul fatto che:
l’uso delle tabelle non è meccanico;
la “personalizzazione” può operare sia verso l’alto sia verso il basso, ma non deve far perdere di vista la concreta ed elevata sofferenza derivante dalla perdita di un bambino “mai nato ma fortemente desiderato”.
Nella parte dedicata alla determinazione del risarcimento, la sentenza rammenta che il giudice deve considerare anche la condotta del sanitario ai sensi dell’art. 7, comma 3, L. 24/2017, in collegamento con:
l’art. 590‑sexies c.p., che introduce una causa di non punibilità per taluni eventi lesivi/mortali se il medico ha rispettato linee guida e buone pratiche;
l’art. 5 L. 24/2017, che pone al centro le linee guida e le buone pratiche clinico‑assistenziali.
Pur trattandosi di norme tipicamente penalistiche o organizzative, la Cassazione ne valorizza il ruolo anche nella valutazione civilistica della colpa, in quanto il rispetto di linee guida pertinenti e aggiornate può incidere sulla configurabilità dell’errore e sul grado di rimproverabilità; viceversa, il loro mancato rispetto può aggravare il giudizio di colpa e, in concreto, giustificare un più elevato risarcimento (pur sempre entro i limiti del danno effettivamente provato). La principale novità sistematica di Cass. 26826/2025 consiste nell’esplicito rifiuto della tesi secondo cui la perdita del feto sarebbe, “per definizione”, un danno di minore intensità rispetto alla perdita di un figlio già nato. La nuova regola applicabile, per come emerge dalla sentenza, è che il grado di sofferenza non può essere presunto minore in astratto; la valutazione deve essere incentrata sul concreto vissuto dei genitori, che spesso hanno lungamente proiettato quel figlio nella propria vita futura. La precedente impostazione, che collegava meccanicamente la “potenzialità” della relazione a una riduzione standardizzata del risarcimento, viene di fatto ridimensionata.
Affermando l’assimilazione morfologica al danno da perdita del rapporto parentale, la Corte consolida l’idea che non si tratti solo di un “danno biologico” della madre o di un generico danno morale, ma di un danno relazionale che colpisce una specifica dimensione della vita (progetto di genitorialità e di famiglia).
Avv. Carmine Lattarulo ©
