Cassazione Civile Sez. V, 4 agosto 2025 n. 22476: il medesimo principio di responsabilità personale vale non soltanto per le sanzioni tributarie, ma anche per quelle amministrative.
In caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del D.Lgs. cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione (Cass. n. 8097 del 2003; n. 18862 del 2005; n.21326 del 2006), sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere (Cass. n. 25644 del 2018 e n. 26015 del 2022); quando la morte sopravviene durante il processo, nulla va disposto sulle spese, atteso che la Cassazione aveva già evocato con riguardo alle sanzioni amministrative (Cass. n. 29577 del 2021), ma con principio applicabile anche alle sanzioni tributarie, che il sopravvenire della morte della persona destinataria della contestazione impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale. Pertanto, il medesimo principio di responsabilità personale vale non soltanto per le sanzioni tributarie, ma anche per quelle amministrative.
Avv. Carmine Lattarulo ©
