Cassazione Civile Sez. III 28 luglio 2026 n. 24158: l’eccezionalità del fenomeno deve essere accertata tramite dati tecnico–scientifici.
L’ordinanza in esame riguarda un danno subito da un fondo agricolo per la caduta di pini collocati lungo il margine di una strada statale, in gestione a una società concessionaria, a seguito di un episodio di vento particolarmente intenso. Il giudice di merito aveva escluso la responsabilità della concessionaria ex art. 2051 c.c., ritenendo integrato il caso fortuito sulla base della caduta di numerosi alberi nella zona, della descrizione di “profonde buche” al posto degli alberi sradicati e di una consulenza tecnica che indicava una velocità del vento pari a 5,8 m/s, qualificata però – in modo manifestamente erroneo – come corrispondente a 170 km/h, massimo grado di tempesta sulla scala Beaufort.
La Cassazione è chiamata a verificare:
- se il quadro sistematico dell’art. 2051 c.c. sia stato correttamente applicato (natura oggettiva, riparto dell’onere probatorio, ruolo del caso fortuito e delle condotte del danneggiato/terzo);
- se, e a quali condizioni, un evento atmosferico (qui, vento forte) possa integrare caso fortuito;
- se la motivazione sulla prova del caso fortuito sia logicamente e giuridicamente corretta, specie quanto all’uso dei dati tecnici (scala Beaufort, conversione m/s–km/h) e alla lettura di elementi fattuali (numero di alberi caduti, “profonde buche”);
- quali implicazioni derivino, in concreto, per la responsabilità degli enti proprietari o concessionari di strade alberate in occasione di eventi meteorologici intensi.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che è sufficiente che l’attore dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno; la diligenza o meno del custode è irrilevante, perché il criterio di imputazione prescinde da qualunque connotato di colpa; la responsabilità viene meno solo se il custode prova il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale. L’ordinanza del 2026 si colloca pienamente in questa linea, ribadendo che l’accertamento non deve concentrarsi sulla violazione di obblighi di diligenza, ma sulla relazione causale tra l’albero (cosa in custodia) e il danno, e sulla eventuale prova liberatoria del caso fortuito. È custode chi, di fatto, controlla le modalità d’uso e di conservazione del bene e può intervenire per eliminare situazioni di pericolo o escludere i terzi dal contatto con la cosa, a prescindere dal titolo formale (proprietà, detenzione, rapporto contrattuale, ecc.). In questa prospettiva, anche il concessionario di una strada statale, che gestisce il tracciato e la vegetazione pertinenziale, è custode degli alberi collocati lungo il ciglio stradale; l’art. 2051 c.c. si applica a “qualsiasi cosa”, inclusi alberi e manufatti stradali, purché la cosa sia in una relazione di fatto che consenta il controllo del rischio.
Ebbene, la Cassazione censura il giudice di merito che aveva ritenuto provato il caso fortuito senza un adeguato supporto tecnico–scientifico e con una lettura non corretta dei dati. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che i fenomeni naturali (piogge, nevicate, temporali, vento) possono integrare caso fortuito solo se presentano caratteri di imprevedibilità e inevitabilità in senso oggettivo, alla luce dell’esperienza e dei dati disponibili ed assumono una violenza eccezionale tale da costituire causa esclusiva dell’evento, interrompendo il nesso causale tra cosa e danno. Si è affermato che una pioggia intensa e persistente, pur di notevole entità, non integra di per sé caso fortuito, specie in un contesto di noti dissesti idrogeologici; un temporale di particolare forza può astrattamente costituire fortuito, ma solo se la sua eccezionalità sia effettivamente dimostrata e non si riscontrino condotte colpose del custode che abbiano concorso a produrre il danno. La stessa giurisprudenza, anche in ambito di responsabilità da infiltrazioni o eventi meteorologici, ha precisato che l’eccezionalità del fenomeno non può essere affermata sulla base di mere nozioni di comune esperienza, ma deve essere accertata tramite dati pluviometrici, nivometrici, anemometrici o comunque tecnico–scientifici, riferiti alla zona interessata e a un congruo arco temporale, in modo da evidenziare la reale anomalia del fenomeno rispetto alla media storica. Nel caso di specie, la Cassazione estende in modo coerente questi criteri al vento, richiedendo che la velocità e le caratteristiche del vento siano accertate con strumenti tecnici (dati anemometrici, scale di classificazione come la Beaufort, ma correttamente utilizzate); tali dati siano confrontati con le condizioni tipiche della zona, per verificare se si tratti effettivamente di evento fuori scala e non di fenomeno pur intenso ma rientrante nella normale variabilità climatica.
In questo modo la Corte ribadisce che l’onere probatorio del custode sul caso fortuito non può essere assolto con affermazioni generiche sulla “violenza” del vento, ma richiede una dimostrazione oggettiva e rigorosa. Quindi, la Cassazione censura in modo netto l’adesione acritica del giudice di merito alla consulenza tecnica, evidenziando una macroscopica incongruenza: la CTU indicava un vento di 5,8 m/s; tale valore è stato qualificato come equivalente a 170 km/h, massimo grado di tempesta sulla scala Beaufort; in realtà, 5,8 m/s corrispondono a circa 21 km/h, ben lontani dai 170 km/h, sicché la qualificazione come “tempesta” è tecnicamente errata. L’ordinanza, così, ribadisce che il giudice non può limitarsi a recepire acriticamente le conclusioni del consulente, specie quando siano affette da evidenti errori logico–matematici o da incongruenze verificabili; la motivazione sull’eccezionalità dell’evento naturale deve poggiare su dati tecnici coerenti e correttamente interpretati. La Corte critica anche l’argomento secondo cui il mero numero di alberi caduti nella zona sarebbe indicativo della forza eccezionale del vento: il numero di alberi caduti, di per sé, non prova l’eccezionalità del fenomeno atmosferico; occorre verificare le caratteristiche concrete degli alberi (età, specie, stato fitosanitario, condizioni di stabilità, manutenzione, eventuali patologie, profondità delle radici, conformazione del terreno, ecc.); in assenza di tale analisi, la caduta di più alberi può essere compatibile con una situazione di inadeguata manutenzione o di pregressa instabilità, e non necessariamente con un evento naturale eccezionale. In altre parole, la Corte richiama l’esigenza di non confondere l’effetto (più alberi caduti) con la causa (vento eccezionale vs. gestione non diligente del patrimonio arboreo), imponendo un’indagine concreta sulle condizioni delle piante. Per gli enti proprietari o concessionari di strade alberate, l’ordinanza comporta un rafforzamento, in concreto, dell’onere probatorio quando si invoca il caso fortuito per eventi meteorologici intensi: non basta richiamare genericamente “vento fortissimo”, “tempesta” o “evento eccezionale”; occorre produrre dati anemometrici, serie storiche, classificazioni tecniche (come la scala Beaufort) correttamente applicate e contestualizzate alla zona; è necessario dimostrare che, anche a fronte di un’adeguata manutenzione e di un controllo ordinario e straordinario del patrimonio arboreo, il danno si sarebbe comunque verificato.
Avv. Carmine Lattarulo ©
