Cassazione Civile, Sez. III, 21 maggio 2026 n. 15525: la risarcibilità delle spese stragiudiziali non dipende dall’esito positivo dell’attività precontenziosa.
L’ordinanza 15525/2026, nel richiamare Cass. n. 1444/2021 e Cass. n. 997/2010, si colloca in questa linea: ribadisce che l’insuccesso dell’attività stragiudiziale non è causa automatica di esclusione della risarcibilità; le sentenze richiamate dall’ordinanza (Cass. n. 1444/2021 e Cass. n. 997/2010) – pur non riportate integralmente nei documenti a disposizione – si inseriscono nel filone che:
- qualifica le spese di assistenza stragiudiziale come danno emergente;
- ne ammette la risarcibilità ove: 1) vi sia un nesso causale con l’altrui inadempimento/illecito; 2) l’attività sia ragionevole e non superflua, valutata ex ante.
Le massime e i principi si fondano su norme generali (artt. 1223, 2056, 2059 c.c., ecc.) e sono chiaramente traslabili ad altri ambiti, fra cui:
- controversie da trasporto aereo (compensazioni Reg. 261/2004, risarcimento ulteriori danni);
- contenzioso bancario e finanziario;
- responsabilità contrattuale in genere (vendita immobiliare, appalto, locazione, ecc.);
- responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
L’ordinanza 15525/2026 ha il pregio di applicare questo schema al settore del trasporto aereo.
Avv. Carmine Lattarulo ©
