Cassazione Civile Sez. III 23 marzo 2026, n. 6947: la liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
La sentenza riguarda un grave sinistro stradale occorso ad una minore di otto anni, investita dopo essere scesa da un autobus di linea fermatosi fuori dalla fermata autorizzata, in orario serale, su strada priva di marciapiede e non adeguatamente illuminata. Uno dei temi affrontati dalla Cassazione riguarda il danno da cambio abitazione per la persona resa disabile. I genitori della minore chiedono il risarcimento: dei canoni di locazione di un immobile “di passaggio”, in attesa di acquistare una casa priva di barriere architettoniche; del costo per l’acquisto di un nuovo immobile idoneo alle esigenze della figlia disabile (rigettato per difetto di prova). La Cassazione conferma il rigetto sul danno da locazione (anche per carenza di domanda originaria e limiti del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.), ma accoglie, in parte, il motivo sul danno da acquisto di nuova casa, censurando l’uso dell’argomento del “difetto di prova” senza ricorso alla liquidazione equitativa. La Corte qualifica il costo per l’acquisto di un nuovo immobile adeguato come danno emergente: il fatto illecito ha reso la minore gravemente invalida; ciò ha reso necessario modificare o abbandonare l’abitazione precedente; la spesa per la nuova casa è un costo imposto dal fatto illecito per ripristinare, per quanto possibile, condizioni di vita dignitose. Ma la vittima non può arricchirsi oltre il pregiudizio effettivo, se la cosa danneggiata, riparata, acquista maggior valore di prima, bisogna tener conto dell’aumento di valore, non potendo risarcire “più del danno”. Se il danneggiato passa da una casa di proprietà ad un’altra più costosa, a risarcimento avvenuto potrebbe godere dei frutti (canoni) della vecchia casa data in locazione; oppure potrebbe disporre di due immobili; perciò il danno non coincide automaticamente con il prezzo integrale del nuovo immobile. La Corte esclude che si tratti di compensatio lucri cum damno o arricchimento senza causa: è una semplice operazione contabile per individuare il “danno netto”. Quindi, una volta accertata la grave invalidità della minore e la necessità di modificare/abbandonare la vecchia abitazione, il giudice non può rigettare la domanda per “difetto di prova” dell’ammontare esatto del danno, ma deve ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Infatti, il valore degli immobili è fluttuante, non esistono listini vincolanti; è impossibile determinare ad nummum quale quota del costo del nuovo immobile sia dovuta alle esigenze della disabilità e quale a scelte discrezionali; siamo quindi nella tipica ipotesi in cui il danno è certo nell’an ma non determinabile con precisione nel quantum.
La Corte formula, quindi, il principio di diritto di portata generale: “La persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto di un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora”.
Avv. Carmine Lattarulo ©
