Cassazione civile sez. III, 25/06/2025 n.17145: non può considerarsi “liberatoria” la prova dell’osservanza delle regole di prevenzione dell’infezione nei soli luoghi … in cui venivano attuate le cc.dd. “manovre cruente”.
Un paziente, risultato negativo a epatite B e C due giorni prima dell’intervento, veniva dimesso con un forte aumento delle transaminasi, risultato di una netta positività all’epatite HCV.
La Cassazione chiamata a decidere sulla responsabilità della struttura sanitaria, ha evocato che:
la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, ma si fonda sulla presunzione che il paziente abbia contratto l’infezione in ospedale se risultava negativo prima del ricovero e positivo dopo la dimissione;
la struttura, per liberarsi, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione, non solo nei luoghi “a rischio” (sale operatorie ecc.), ma in tutta la degenza e attraverso protocolli, controlli, sorveglianza e segnatamente nella indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento; g) dell’avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell’orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio;
in difetto di tale prova documentale, la responsabilità può essere affermata anche in base a presunzioni semplici.
Non può considerarsi “liberatoria” la prova dell’osservanza delle regole di prevenzione dell’infezione nei soli luoghi … in cui venivano attuate le cc.dd. “manovre cruente”.
La sentenza rappresenta una riaffermazione dei principi consolidati in tema di responsabilità sanitaria per infezioni nosocomiali, valorizzando la regola della “vicinanza della prova” e il ricorso alle presunzioni semplici a tutela del paziente: la struttura sanitaria deve dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni idonee, non potendo limitarsi ad affermare genericamente il rispetto delle regole nei soli ambiti operatori.
Avv. Carmine Lattarulo ©
