Cassazione civile Sez. III 26 settembre 2026 n. 25832: occorre individuare un comportamento concreto, colpevole e causalmente efficiente.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva riportato senza dubbi la testimonianza secondo cui il minore era fermo sulla bici accanto alla madre; la madre lo aveva avvertito di fermarsi vedendo l’auto in retromarcia; nonostante ciò, il Tribunale aveva mantenuto un concorso di colpa della madre, fondato essenzialmente sul fatto di aver consentito l’uso della bici in un viale condominiale aperto al traffico veicolare.
Per la Cassazione, questa motivazione è viziata perché individua una “colpa” della madre in un fatto anteriore e astratto (aver consentito l’uso della bici nel viale), senza spiegare in che modo, una volta che il minore era fermo accanto alla madre e da lei richiamato, tale circostanza conservi efficienza causale rispetto all’investimento. In altre parole: il Tribunale ha trasformato una situazione di rischio potenziale (bambino in bici in area condominiale aperta alle auto) in causa concreta dell’evento, senza indicare un comportamento effettivamente interferente con la manovra dell’auto al momento del sinistro.
La Corte critica anche il modo in cui il Tribunale ha richiamato l’art. 1227, comma 1, c.c. (concorso colposo del danneggiato): il Tribunale non individua alcuna condotta specifica del minore o della madre che abbia contribuito al verificarsi del sinistro, una volta accertato che il bambino era fermo e la madre lo aveva richiamato all’attenzione.
Quindi, non basta che il minore fosse in bici in un luogo dove circolano auto per fondare un concorso di colpa del genitore; occorre individuare un comportamento concreto, colpevole e causalmente efficiente.
La sentenza si colloca nella linea evolutiva che rafforza il ruolo del nesso causale concreto.
Avv. Carmine Lattarulo ©
