Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 21 gennaio 2026 n. 1285; alla Guardia di Finanza basta verificare in banca versamenti ingiustificati e uno stile di vita compatibile con la prostituzione.
Il caso nasce da accertamento bancario: l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito maggior reddito 2007 (con procedimenti paralleli per 2008‑2012) sulla base di versamenti e prelevamenti, contestando redditi non dichiarati e irrogando sanzioni.
In primo grado la Commissione Tributaria aveva riconosciuto la tassabilità del reddito ma aveva annullato le sanzioni per obiettiva incertezza normativa; in appello la Commissione Tributaria aveva invece ristabilito le sanzioni, escludendo sia l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia sia l’esistenza di incertezza sulla disciplina fiscale della prostituzione.
Il contribuente ricorreva in Cassazione, che ha confermato la decisione della Commissione Tributaria. La Corte ribadisce alcuni principi: l’accertamento bancario legittima il recupero a tassazione dei movimenti non giustificati, senza che l’Ufficio debba individuare ex ante la categoria reddituale di appartenenza; grava sul contribuente l’onere di provare l’irrilevanza fiscale delle singole movimentazioni. Anche i proventi da attività illecite sono imponibili, in linea con la giurisprudenza consolidata (classicamente inquadrati tra i “redditi diversi”). L’attività di prostituzione, però, è qualificata diversamente: è “contraria al buon costume”, ma non costituisce reato e integra una prestazione di servizi retribuita; se svolta abitualmente, è considerata attività di lavoro autonomo ai fini Iva, ai sensi dell’art. 3, comma 1, DPR 633/1972, in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia UE, causa C‑268/99, che considera la prostituzione “prestazione di servizi retribuita” rientrante nelle “attività economiche”.
La Corte richiama espressamente il proprio precedente (Cass. 13.5.2011 n. 10578) che aveva già affermato l’assoggettabilità ad Iva dell’attività di prostituzione, se autonomamente e abitualmente svolta. In conclusione, la Cassazione conferma l’imponibilità ai fini Irpef dei proventi da prostituzione; l’imponibilità ai fini Iva quando l’attività è abituale e autonomamente esercitata; onere probatorio in capo al contribuente quanto ad eventuale non imponibilità o occasionalità.
La decisione si inserisce in un filone ormai consolidato, ma ne rappresenta un ulteriore consolidamento e sistematizzazione: per l’Irpef, la prostituzione è sicuramente produttiva di reddito imponibile (inquadrabile in via generale come reddito diverso o, se stabilizzata, come reddito di lavoro autonomo); per l’Iva, quando l’attività è abituale e svolta in forma autonoma, è prestazione di servizi imponibile: la Corte ribadisce che non serve una legge “speciale” sulla prostituzione, essendo sufficiente il meccanismo generale degli artt. 3 e 5 DPR 633/1972 e il coordinamento con la giurisprudenza UE. Effetto pratico: la decisione riduce drasticamente lo spazio per difese fondate sull’asserita incertezza normativa in materia di tassazione dei redditi da prostituzione, specialmente quando vi siano accertamenti bancari con importante movimentazione non giustificata; esercizio abituale e organizzato dell’attività.
Avv. Carmine Lattarulo ©
