Cassazione civile, Sezioni Unite, 18/08/2026, n. 246991: non è necessaria né la prova del pagamento, né la domanda, in quanto liquidabili d’ufficio.
La sentenza delle Sezioni Unite si concentra, tra i vari argomenti, su come vanno trattate le spese per il consulente tecnico di parte (CTP) ai fini della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. E questo argomento verrò affrontato nell’articolo. Il Tribunale Superiore delle Acque aveva negato la rifusione di tali spese agli attori, ritenendo necessario che essi provassero l’avvenuto pagamento della parcella al CTP; in mancanza di tale prova, la relativa voce non era stata riconosciuta. Gli attori hanno censurato questa impostazione, ponendo la questione se, per ottenere la condanna del soccombente a rifondere i costi del CTP, sia necessario dimostrare il pagamento effettivo oppure sia sufficiente l’assunzione dell’obbligazione verso il consulente.
Le Sezioni Unite danno atto di un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità.
Primo orientamento (rigoroso): per condannare il soccombente a rifondere le spese del CTP, occorre la prova dell’esborso effettivo; la sola assunzione dell’obbligazione non basterebbe; a questo orientamento si ricollegano, tra le altre, Cass. 21402/2022, Cass. 2605/2006, Cass. 6283/1985.
Secondo orientamento (più elastico): per la rifusione delle spese di CTP basta che sia provato che la parte abbia assunto l’obbligazione nei confronti del consulente; non è necessario dimostrare il pagamento già avvenuto; vi aderiscono, tra le altre, Cass. 4600/2026, Cass. 4357/2003, Cass. 3897/1985, Cass. 4475/1977.
Le Sezioni Unite dichiarano espressamente di non poter seguire il primo orientamento e di aderire al secondo. La Corte chiarisce che le spese sostenute o da sostenere per il CTP rientrano tra le “spese processuali” di cui all’art. 91 c.p.c., al pari degli onorari del difensore e seguono quindi la stessa disciplina delle altre spese di lite: sono liquidabili d’ufficio dal giudice, anche senza una specifica domanda; non è necessario che la parte produca documentazione di pagamento; è sufficiente che risulti l’assunzione dell’incarico (e quindi dell’obbligo di pagamento) verso il consulente. Infatti, la nomina del CTP implica, in via presuntiva, l’assunzione dell’obbligo di corrispondergli un compenso, in forza del principio per cui il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.) e il contratto d’opera professionale non richiede la predeterminazione del compenso (art. 2233 c.c.).
Pertanto, questa è la nuova regola applicabile in tema di liquidazione della parcella del CTP in giudizio:
- non serve più la prova del pagamento;
- è sufficiente la nomina del CTP, che fa presumere l’assunzione dell’obbligo;
- sono liquidabili d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte;
- spetta alla controparte dimostrare l’eventuale gratuità o estinzione del debito.
Avv. Carmine Lattarulo ©
