Cassazione civile Sez. III 22 luglio 2026 n. 23891: si applicano a tutte le obbligazioni: restituzioni da nullità o indebito, risarcimenti da fatto illecito, obbligazioni ex lege (gestione d’affari, arricchimento senza causa, ecc.).
La questione riguarda l’interpretazione estensiva dell’art. 1284, comma 4, c.c.: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. La legislazione speciale attiene all’art. 5, d.lgs. n. 231/2002: La norma si applicherebbe solo alle obbligazioni “di valuta” derivanti da contratto e non anche alle obbligazioni restitutorie o risarcitorie.
I tre orientamenti.
La Corte prende atto di un triplice orientamento giurisprudenziale:
- applicazione solo alle obbligazioni di valuta di fonte contrattuale (orientamento restrittivo);
- applicazione alle obbligazioni “liquide o di pronta liquidazione”;
- applicazione a qualunque obbligazione pecuniaria, a prescindere dalla fonte (orientamento estensivo).
La Terza Sezione aderisce in modo convinto al terzo orientamento, ritenendo superabili gli argomenti degli altri due e giudicando non necessario il rinvio alle Sezioni Unite.
La Corte demolisce gli orientamenti restrittivi e dedica un’ampia motivazione alla critica delle tesi restrittive, toccando tre punti principali.
A) Obbligazioni di valore vs di valuta. Contesta che la natura “di valore” delle obbligazioni risarcitorie possa escludere l’applicazione dell’art. 1284, 4° comma; ricostruisce storicamente la funzione degli interessi (corrispettivi, moratori, compensativi) come remunerazione dell’indisponibilità del denaro, indipendentemente dalla fonte dell’obbligazione e sottolinea che la distinzione valore/valuta è datata (1923) e poco adatta al sistema economico attuale, pur senza abolirla espressamente.
B) Rapporto con art. 1223 e 1226 c.c. Respinge l’idea che la scelta del saggio degli interessi compensativi sia solo questione di liquidazione del danno ex artt. 1223 e 1226 c.c.; osserva che l’art. 1284, 4° comma, non disciplina “criteri di liquidazione”, ma fissa il tasso legale maggiorato dalla domanda in poi; inoltre, precisa che le norme sul danno (1223 ss.) e quella sugli interessi legali operano su piani diversi e possono ben combinarsi nel tempo (prima del giudizio e dopo la domanda).
C) Ratio punitiva legata al contratto. Contesta che la norma serva solo a “colpire l’inadempienza di un obbligo pattiziamente assunto”, chiedendo perché mai l’inadempimento dell’obbligo legale o aquiliano dovrebbe essere meno meritevole di sanzione; ricorda che il debitore da fatto illecito è in mora ipso facto ex art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c.
D) Lettura letterale della clausola “se le parti non ne hanno determinato la misura”. Spiega che quella clausola è il presupposto dell’eccezione (applicazione del tasso convenzionale invece che di quello legale maggiorato), non il criterio per delimitare l’ambito della norma; formula la struttura logica della disposizione: regola generale = interessi maggiorati dalla domanda; eccezione = interessi convenzionali; presupposto dell’eccezione = esistenza di un patto di interessi; inoltre, richiama per analogia l’art. 1224, 1° comma, c.c., che pure si riferisce agli interessi convenzionali ma è pacificamente applicato a tutte le obbligazioni pecuniarie, non solo contrattuali.
E) “Liquidità” del credito. Critica anche l’orientamento che limita l’applicazione alle sole obbligazioni liquide o di pronta liquidazione: crea incertezza (spesso la stessa liquidità è oggetto di contestazione) e contrasta con l’art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c., che ammette la mora anche in illiquidis; inoltre è incoerente con il consolidato riconoscimento degli interessi compensativi sulle obbligazioni risarcitorie illiquide (Cass. S.U. 1712/1995).
La “nuova regola applicabile”.
La Corte conclude enunciando un principio di diritto chiaro e generale: “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”. Questa è, a tutti gli effetti, la nuova regola applicabile:
supera gli orientamenti che limitavano la norma alle obbligazioni contrattuali di valuta o alle obbligazioni liquide;
estende il tasso legale maggiorato dalla domanda a tutte le obbligazioni pecuniarie, incluse: restituzioni da nullità o indebito, risarcimenti da fatto illecito, obbligazioni ex lege (gestione d’affari, arricchimento senza causa, ecc.).
La “vecchia regola” (o meglio, i vecchi orientamenti) vedevano l’art. 1284, 4° comma, come eccezione da interpretare restrittivamente, legata a crediti contrattuali e/o liquidi. Ora la Cassazione afferma una lettura estensiva e generalista, con forte ancoraggio alla ratio di incentivare il tempestivo adempimento dopo l’introduzione del giudizio. D’ora in avanti, in coerenza con questo arresto, sarà difficile sostenere che la maggiorazione del tasso legale dalla domanda non si applichi a obbligazioni restitutorie o risarcitorie; le parti dovranno valutare con attenzione gli effetti economici del contenzioso, poiché il costo del ritardo dopo la domanda giudiziale aumenta sensibilmente per tutti i debitori di somme di denaro. Tradotto in numeri, il saggio richiamato dall’art. 1284, comma 4, c.c. è oggi pari al 10,40% annuo (secondo semestre 2026: tasso di riferimento BCE 2,40%, maggiorato di otto punti ex art. 5, d.lgs. n. 231/2002), a fronte di un saggio legale ordinario incomparabilmente inferiore. Applicato a condanne milionarie e a giudizi pluriennali, il differenziale vale centinaia di migliaia di euro.
Avv. Carmine Lattarulo ©
