Cassazione Penale Sez. III 14 aprile 2020 n. 12026: ove non condivida le conclusioni del perito di parte e sia necessario svolgere una indagine che presupponga particolari cognizione scientifiche, deve disporre una nuova perizia.
Il fatto.
Si discute se, avverso le deduzioni del perito di parte (secondo il quale la assunzione dei farmaci non avrebbe determinato uno stato di incoscienza talmente profondo da consentire, nella inconsapevolezza della donna, il perpetrarsi degli episodi di violenza sessuale), il giudice possa limitarsi a dubitare facendo ricorso alla propria scienza privata (in particolare, affermando che i medicinali assunti dalla persona offesa avevano avuto effetti ipnotici e sedativi, tali da determinare uno stato di sonno profondo, consentendo all’imputato di perpetrare le pratiche sessuali).
La decisione.
La scienza privata del giudice, il quale recepisce di propria iniziativa gli elementi di giudizio e li valuta sulla base di suoi personali criteri di giudizio, non rileva, poiché è dovere del giudice disporre una nuova perizia, ove egli non condivida le conclusioni cui sia pervenuto il precedente perito e l’indagine presupponga particolari cognizioni scientifiche (Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 giugno 1985, n. 6381; necessità della perizia anche laddove vi sia contrasto fra il contenuto di due consulenze di parte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 aprile 1995, n. 3633; cfr altresì Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 marzo 2015, n. 9358).
In virtù del principio del libero convincimento, attingibile da qualsiasi atto legittimamente acquisito al processo, il giudice del merito può trarre argomenti di convinzione dalla relazione del consulente tecnico di parte, così come può non condividerne le conclusioni, privilegiando quelle rassegnate dal perito d’ufficio; tuttavia, ove egli intenda privilegiare le seconde rispetto alla prime, egli deve provvedere alla esposizione sintetica delle ragioni che lo hanno indotto a non ritenere valido il parere del tecnico di parte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 marzo 2018, n. 13997; idem Sezione V penale, 25 febbraio 2015, n. 8527).
In controtendenza, il giudice può fare ricorso alla scienza privata in sede giudiziaria ove, tuttavia, l’attività autonoma del giudice non si limiti al riscontro di un fatto, ma comporti l’espressione di un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche (cfr Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 dicembre 2017, n. 54795; Corte di Cassazione Sezione VI penale, 5 luglio 2010, n.25383).
Avv. Carmine Lattarulo ©
Il giudice non è peritus peritorum
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