Cassazione Civile Sezione VI 24 giugno 2014 n. 14307. Mentre le le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto sono a carico dell’attore nel caso in cui le tesi sostenute da quest’ultimo risultano infondate, il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o ha fatto chiamare in causa il terzo, qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. Infatti, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto è a carico dell’attore, dove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso (delle spese vive, si suppone, la Corte non è molto chiara …) rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. La ragione di tale principio si rinviene nel fatto che, alla stregua del cosiddetto principio di causalità, l’attore è soccombente nei confronti del convenuto e il soggetto che ha causato il giudizio anche nei confronti del terzo.
Avv. Carmine Lattarulo