Cassazione civile sez. III 26 giugno 2025 n.17179: applicabile la regola del “thin skull rule”, secondo cui il danneggiante è responsabile per tutte le conseguenze del proprio comportamento, anche se aggravate da condizioni preesistenti del danneggiato.
La questione.
Il responsabile di un tamponamento lievissimo può rispondere dell’infarto, sebbene causato da una placca preesistente in un contesto protrombotico, sicché lo stress da sinistro può avere un ruolo concausale a fondare la responsabilità civile?
La decisione.
La Cassazione risponde affermativamente, poichè da tempo recepisce il principio noto come “thin skull rule”, secondo cui il danneggiante è responsabile per tutte le conseguenze del proprio comportamento, anche se aggravate da condizioni preesistenti del danneggiato. La regola del cranio fragile (o “thin skull rule” in inglese) è un principio giuridico, principalmente in ambito civile, che afferma che un responsabile di un atto illecito (ad esempio, un danno causato da negligenza) è tenuto a risarcire integralmente tutti i danni subiti dalla vittima, anche se questi sono più gravi del previsto a causa di una condizione preesistente della vittima stessa. In pratica, chi causa un danno deve accettare la vittima “così com’è”, con le sue fragilità o predisposizioni fisiche, e rispondere di tutte le conseguenze, anche se inaspettate. Il principio è risalente. Tra le varie pronunce, si segnala Cassazione Civile Sez. III 11 novembre 2019 n. 28990, che stabilì che in tema di responsabilità civile, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della particolare condizione del soggetto danneggiato (cd. thin skull rule)”; in Cassazione Civile Sez. III Cass. 21 luglio 2011 n. 15991, il Supremo Collegio affermò che il concorso di una causa naturale non esclude la responsabilità del danneggiante, se la sua condotta ha avuto un’efficacia causale rilevante nella produzione dell’evento, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Avv. Carmine Lattarulo ©