Cassazione Civile Sez. III 26.9.2026 n. 25833: va distinto dalle conseguenze dinamico–relazionali (cambiamenti di vita, assistenza, ecc.), che, invece, richiedono specifica allegazione e prova.
A seguito di postumi permanenti del 58%, i prossimi congiunti del leso agivano per il risarcimento del danno morale da loro sofferto, che il Tribunale di Foggia e la Corte di Appello di Bari respingevano. La Cassazione censura l’impostazione della Corte d’appello che aveva negato il danno parentale ai prossimi congiunti del macroleso, che aveva preteso prova specifica di “sofferenza interiore” e “sconvolgimento dell’esistenza”, nonché prova di attività di assistenza prestata al congiunto leso. La Corte evidenzia che i giudici di merito hanno confuso la componente interiore del pregiudizio (sofferenza morale soggettiva) con le conseguenze dinamico–relazionali (cambiamento delle abitudini di vita, attività di assistenza, ecc.). La decisione si colloca in continuità ed esplicita un’evoluzione giurisprudenziale (Cass. 7748/2020; Cass. 5769/2024; Cass. 9617/2026; Cass. 21988/2025) con la seguente nuova regola applicabile:
il danno non patrimoniale iure proprio dei prossimi congiunti è risarcibile non solo in caso di morte del familiare, ma anche quando il rapporto parentale sia gravemente compromesso da menomazioni gravi della vittima primaria;
il pregiudizio dei congiunti non è “danno riflesso”, ma conseguenza diretta di un fatto plurioffensivo (la lesione del congiunto); è una sofferenza morale dei componenti della famiglia nucleare (figlio, genitori, fratelli) ed è assistita da una presunzione semplice fondata sull’id quod plerumque accidit; nella famiglia nucleare, il solo rapporto di stretta parentela, unito alla gravità delle lesioni, consente di presumere la sofferenza morale; solo allontanandosi dal nucleo stretto serve prova ulteriore dell’effettività della relazione; la prova contraria grava sul danneggiante (dimostrare assenza di effettivo legame affettivo);
le conseguenze dinamico–relazionali (cambiamenti di vita, assistenza, ecc.) richiedono invece specifica allegazione e prova.
Avv. Carmine Lattarulo ©
