Cassazione civile Sez. I 1° ottobre 2026, n. 26039. Un investitore persona fisica aveva intrattenuto con una banca tre distinti contratti‑quadro di deposito titoli, tramite i quali erano state eseguite numerose operazioni di investimento in strumenti finanziari. Egli ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di informazione attiva sul tipo di investimento, sulla sua rischiosità e sull’adeguatezza rispetto al proprio profilo, nonché di valutazione di adeguatezza e di appropriatezza delle singole operazioni, ai sensi del TUF e del Regolamento Consob n. 16190/2007.
Il sistema MiFID/MiFID II, recepito nel TUF e nel Regolamento Intermediari, distingue controparti qualificate, per le quali quasi tutte le regole di condotta (informativa, adeguatezza, appropriatezza, best execution) sono disapplicate, salvo la disciplina dei conflitti di interessi; clienti professionali, che godono di una protezione attenuata (permane la regola dell’adeguatezza, del conflitto di interessi e della best execution; la regola dell’appropriatezza è in larga parte disapplicata); clienti al dettaglio (retail), cui si applicano i massimi livelli di tutela, con piena operatività di obblighi informativi, adeguatezza, appropriatezza, trasparenza sui costi e gestione dei conflitti. La Cassazione ha escluso che le dichiarazioni del cliente sulla propria professionalità e sul rischio possano costituire confessione ai sensi dell’art. 2730 c.c.. In giurisprudenza è già stato affermato, in tema di intermediazione finanziaria, che la dichiarazione del cliente, su modulo predisposto dall’intermediario, con cui egli afferma di essere consapevole della rischiosità dell’investimento e dell’inadeguatezza rispetto al proprio profilo, non ha natura confessoria, in quanto contiene un giudizio, non l’ammissione di un fatto storico determinato. La richiesta del cliente è solo il punto di partenza del procedimento di classificazione; l’intermediario deve svolgere un’istruttoria sostanziale, raccogliendo dati sulle operazioni pregresse, sulla consistenza del portafoglio, sull’eventuale esperienza professionale; l’assenza di tale istruttoria, o la sua conduzione meramente formale, determina la permanenza del cliente nella categoria residuale dei clienti al dettaglio, con conseguente applicazione integrale delle regole di protezione. Oltretutto, la asimmetria informativa è variabile nel tempo e dipende dalle caratteristiche soggettive del cliente, dalle sue esperienze di negoziazione e dal capitale di cui dispone; la stessa disciplina MiFID consente al cliente di chiedere una protezione più elevata, tornando a essere trattato come non professionale; la classificazione della clientela è espressamente definita come “mobile”, potendo variare per singoli servizi, prodotti o rapporti. La Cassazione valorizza questa mobilità, traendone due conseguenze: se il cliente, nel corso del rapporto, non soddisfa più i criteri oggettivi (ad es. riduzione drastica del portafoglio, cessazione dell’operatività, venir meno dell’esperienza lavorativa), l’intermediario deve riconsiderare la classificazione, ripristinare, se del caso, il regime di massima tutela proprio dei clienti al dettaglio e, in difetto, non può invocare la qualifica professionale per ridurre gli obblighi informativi o per escludere la responsabilità per violazione delle regole di condotta. Ne deriva una concezione della classificazione come processo continuo, strettamente connesso alla raccolta e aggiornamento delle informazioni sul cliente (profilo di rischio, obiettivi di investimento, situazione finanziaria), alla verifica di adeguatezza/appropriatezza, che resta comunque da svolgere anche verso i clienti professionali, seppur con intensità diversa rispetto ai retail. L’ordinanza enfatizza il carattere inderogabile degli obblighi informativi specifici sul prodotto, sull’emittente e sui rischi, anche in presenza di clienti esperti o avvezzi al rischio, ribadisce che l’intermediario deve agire “nell’esclusivo interesse del cliente”, a prescindere dal suo livello di esperienza ed esclude che la sottoscrizione di moduli standard (“operazione non adeguata”, “accetto il rischio”) possa, di per sé, provare il corretto adempimento degli obblighi informativi, pur potendo costituire un elemento indiziario.
Sul piano processuale, il giudice non può limitarsi a constatare l’assenza di prova dell’inadempimento, ma deve accertare la prova positiva della diligenza dell’intermediario; in difetto, questi risponde dei danni; in caso di inadempimento informativo, il nesso di causalità con il pregiudizio dell’investitore è presunto iuris tantum, sicché spetta all’intermediario dimostrare che l’operazione sarebbe stata comunque posta in essere.
Avv. Carmine Lattarulo ©
